STATUTO G.S. GIOVI LIMBIATE


Revisione del 30/9/1998


Art. 1 - Finalita'
· L'Associazione sportiva "GRUPPO SPORTIVO GIOVI LIMBIATE", costituita senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza fini di lucro, ha il fine di praticare ed incrementare lo sport del ciclismo come momento formativo sia fisico che morale degli aderenti alle varie attivita'. Svolgera' una costante azione di educazione nei confronti dei propri associati, affinche' la partecipazione sportiva sia svolta con la massima lealta' e nel rispetto delle regole definite. Organizza:

· L'associazione e' affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)

Art. 2 - Attivita'
· L'attivita' dell'Associazione si svolgera' secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati e nella osservanza di quanto dispone lo Statuto ed i Regolamenti della F.C.I. alla quale L'Associazione e' affiliata.
· Copia del presente statuto e successive modificazioni ed integrazioni verranno consegnate a ciascun socio.

Art. 3 - Sede
· L'Associazioe ha sede in Limbiate (Milano), via Trieste N.6

Art. 4 - Soci
· L'Associazione e' composta dalle seguenti categorie di Soci:

· Soci fondatori sono coloro che hanno effettivamente contribuito alla costituzione dell'Associazione.
· Soci ordinari sono coloro che versano all'atto dell'ammissione la quota annuale assiociativa.
· Soci sostenitori sono coloro che sostengono l'Associazione con contributi liberali
· Soci corridori sono coloro che sono in possesso della tessera federale per lo svolgimento dell'attivita' ciclistica e svolgono attivita' agonistica e non agonistica.
· L'eta' minima per essere ammessi all'associazione e' di anni 7 (sette) compiuti o da compiere nell'anno di ammissione.
· Non potranno essere ammessi come Soci coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi
· Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio.
· L'ammissione a Socio dell'Associazione e' a tempo indeterminato e avviene a domanda controfirmata dall'interessato ed e' decretata dal Consiglio Direttivo.
· Le domande dei soci minorenni dovranno essere controfirmate anche dai genitori o da chi ne fa le veci.
· Il socio si impegna a versare la quota sociale alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo.
· Salvo il diritto di voto, tutte le categorie di soci hanno il diritto di godere dei benefici che l'Associazione stabilisce, hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall'Associazione ed a utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprieta' o concessi in gestione all'Associazione medesima.
· La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosita' dichiarata dal Consiglio Direttivo e per comportamenti scorretti e gravi nei confronti dell'Associazione dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Quote sociali
· Ciascun socio e' tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dal Consiglio Direttivo, nei termini ed entita' da esso indicati.
· I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.
· I soci che avranno ricevuto per piu' dei tre volte l'invito a mettersi in regola con i pagamenti, verranno dimessi come soci morosi. La riammissione per morosita' sara' decisa dal Consiglio Direttivo a condizione che essi regolarizzino la loro posizione finanziaria dal periodo che hanno sospeso i pagamenti.
· La quota sociale, determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo, e' nominativa e non e' ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

Art. 6 - Entrate dell'Associazione
· Le entrate dell'Associazione sono costituite da:


Art. 7 - Organi dell'Associazione
· Sono organi dell'Associazione:

· I Soci di eta' inferiore ai 18 anni non possono ricoprire cariche sociali.
· Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea
· L'Assemblea Generale dei Soci e' convocata in sedutaordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso diretto ai soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione della stessa.
· L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno per deliberare:


· La convocazione dell'Assemblea Straordinaria puo' avvenire in qualsiasi momento ed iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata di almeno la meta' dei soci aventi diritto al voto.
· Le delibere sono adottate con la maggioranza della meta' piu uno dei votanti
· L'Assemblea Straordinaria e' convocata inoltre, con le modalita' e nel rispetto delle formalita' stabilite sopra, per deliberare su:

· Le decisioni di competenza dell'Assemblea Straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
· Tutti i Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto purche' si trovino nelle seguenti condizioni:

· Ad ogni singolo socio non puo' essere attribuito piu' di un singolo voto e puo' farsi rappresentare da un altro Socio purche' avente diritto a partecipare. Un Socio non puo' portare piu' di una delega.
· Le assemblee sono valide in prima convocazione nei casi vi sia presente almeno la meta' dei soci ed in seconda convocazione dopo un'ora, qualunque sia il numero dei convenuti.
· L'Assemblea e' presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.
· Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori
· Il Presidente e' tenuto a constatare la regolarita' della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

Art. 9 - Consiglio Direttivo
· L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo munito di tutti i poteri ordinari e straordinari composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea, scelti esclusivamnete tra gli associati. Il Consiglio Direttivo e' composto da:

· Il Consiglio dura in carica tre anni dal giorno della sua elezione
· Le dimissioni della meta' piu' uno dei componenti il consiglio, fanno decadere l'intero Consiglio Direttivo.
· Il Consiglio elegge un Presidente, scelto esclusivamnete tra gli associati e con almeno tre mesi di anzianita' sociale, al quale e' attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto deciso in caso di parita'.
· Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario dell'Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i soci, ed in questo caso il Segretario non ha diritto al voto.
· Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterra' opportuno.
· Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, nel caso di impedimento od assenza per non piu' di tre mesi di questo
· Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.
· Tra l'altro, il Consiglio e' competente a:

· In situazioni particolari o per particolari problemi, il Consiglio Direttivo puo' delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da almeno due dei suoi membri, determinando il limite delle deleghe e la durata dello stesso.

Art. 10 - Anno sociale ed economico
· L'anno sociale ed ecomico finanziario decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
· Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
· Il rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse.
· Eventuali avanzi di gestione o utili derivanti da attivita' commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell'attivita' istituzionale dell'Associazione. In ogni caso, non potranno essere distribuiti fra i soci.

Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione
· In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria procedera' a destinare il patrimonio sociale ad altra Associazione non avente scopo di lucro e svolgente analoga attivita' ciclistica.
· In caso di mancato esercizio di tale facolta' il patrimonio sociale sara' devoluto alla Federazione Ciclistica Italiana per il suo reimpiego nell'attivita' di promozione e sviluppo del ciclismo.
· Lo scioglimento dell'Associazione puo' essere deliberato dall'Assemblea generale dei Soci con la maggioranza dei quattro quinti aventi diritto al voto.


Art. 12 - Controversie
· Ogni controversia che possa insorgere tra i Soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l'attivita' sociale, sara' demandata all'inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto da tre Membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
· Ogni Socio ha il diritto di appellarsi al Collegio Arbitrale nel caso di controversie nei confronti di altri soci o dell'Associazione stessa.
· I Componenti del Collegio, perche' cosi' espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza le formalita' di procedura previste dal Codice Civile.
· L'inottemperanza alle decisioni arbitrali, cosi come l'azione davanti all'Autorita' Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del/i soci inadempienti.

Art. 13 - Norme di rinvio
· Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste in materia di Associazioni e Societa' Sportive dilettantistiche e delle normative del C.O.N.I. e della Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto
· Il presente statuto puo' essere modificato alle seguenti condizioni:


Il SEGRETARIO del G.S. GIOVI LIMBIATE ______________________
IL PRESIDENTE del G.S. GIOVI LIMBIATE _______________________

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